di Patrizia Scanu
Ci risiamo. Dopo l’imposizione dell’obbligo vaccinale ai bambini della legge Lorenzin, la morsa della distruzione dei diritti inviolabili riconosciuti dalla Costituzione si stringe ulteriormente, colpendo gli operatori sanitari, per arrivare un passo per volta a tutti, come previsto.
Considerato dal punto di vista etico-giuridico l’obbligo vaccinale ci pone di fronte ad una questione di vitale importanza per tutti noi: può lo Stato imporre ai cittadini un intervento sanitario universalmente obbligatorio contro la loro volontà? Può violare il principio dell’inviolabilità del corpo? E può fare questo dietro minaccia della perdita, provvisoria, ma prolungata, del sostentamento economico, del demansionamento, della sospensione senza demerito dall’Ordine professionale?
È ovvio che il “può” va inteso nel senso di “ha il diritto”. Nel comune sentire, lo Stato ha il diritto di costringere quando è in gioco un bene maggiore, in questo caso la salute pubblica, in altri casi la sicurezza o l’interesse generale. Ma in uno Stato di diritto e soprattutto in uno Stato democratico il potere dello Stato è soggetto a pesanti limitazioni. Se così non fosse, il naturale squilibrio di forze fra Stato e cittadini trasformerebbe questi ultimi in sudditi senza diritti. Solo se il fine fosse trasformare i cittadini in sudditi di un potere autoritario potrebbero trovare spazio misure tanto coercitive da rasentare l’estorsione. In uno Stato democratico, la sovranità è dei cittadini, che la esercitano sulla base della Costituzione, la quale a sua volta è frutto di un patto, di un contratto bilaterale fra i cittadini e lo Stato. Lo Stato è al servizio dei cittadini, non viceversa; di per sé, lo Stato non è altro che l’espressione della comune appartenenza dei cittadini ad un unico corpo sociale.
Come in ogni faccenda complessa, è in gioco un bilanciamento di diritti e di doveri. Lavorare è un diritto, tanto fondamentale da essere collocato all’articolo 1 della Costituzione. Con questo decreto, si sta praticamente stabilendo il principio che esiste un diritto tiranno, quello alla salute pubblica, al quale tutti gli altri devono essere subordinati e sacrificati, compreso il diritto al lavoro, al reddito, all’istruzione, all’esercizio della libertà personale, della libertà di circolazione, della libertà di espressione, della libertà di scelta delle cure, della salute personale, del tutto accessoria rispetto a quella collettiva e di cui lo Stato si fa unico titolare, al punto da trasformare un diritto soggettivo in un obbligo soggettivo. Tali diritti sono codificati nei trattati internazionali e nei documenti di bioetica e rappresentano una conquista di civiltà irrinunciabile.
Il Codice di Norimberga, redatto nel 1946 dopo i processi ai medici nazisti colpevoli di aver condotto esperimenti atroci su esseri umani, cercò di stabilire il confine (assai labile, come si accorsero i giudici) fra gli interventi leciti e quelli illeciti in ambito medico, soprattutto in ambito sperimentale. E la prima regola che venne individuata dai medici statunitensi incaricati della stesura fu la seguente:
«la persona coinvolta dovrebbe avere la capacità legale di dare il consenso, e dovrebbe quindi esercitare un libero potere di scelta, senza l’intervento di qualsiasi elemento di forzatura, frode, inganno, costrizione, esagerazione o altra ulteriore forma di obbligo o coercizione; dovrebbe avere, inoltre, sufficiente conoscenza e comprensione dell’argomento in questione tale da metterlo in condizione di prendere una decisione consapevole e saggia».
La World Medical Association ribadiva inoltre, nella Dichiarazione di Helsinki del 1964, il concetto che solo il consenso esplicito poteva giustificare moralmente la ricerca sui soggetti umani e che “nella ricerca medica gli interessi della scienza e quelli della società non devono mai prevalere sul benessere del soggetto“. Da queste riflessioni sono nati il consenso informato e la riflessione bioetica. Pur con differenze culturali e filosofiche, la bioetica – in particolare quella anglosassone – tende a considerare fra i principi irrinunciabili in ambito medico l’autonomia del paziente (ovvero la libertà di scelta), la beneficità (ovvero l’effettivo beneficio) e la non maleficità dell’intervento (il principio ippocratico primum non nocēre), la giustizia rispetto l’accesso alle cure.
Dai documenti di etica medica deriva un primo punto fermo: un intervento medico si giustifica solo nell’interesse esclusivo di chi lo riceve, solo con il suo consenso espresso, solo se non fa un danno superiore ai benefici che apporta, solo se arreca un beneficio al soggetto. Non si giustifica con un interesse superiore della ricerca scientifica e della società. La CRC (Carta dei Diritti del Fanciullo) pone inoltre come criteri irrinunciabili di ogni intervento la non discriminazione. Tutto l’opposto di quanto sta avvenendo per l’obbligo vaccinale ai sanitari, dato che si tratta non di un vaccino, ma di un farmaco genico sperimentale dall’efficacia e dalla sicurezza ignote, e per il cosiddetto “passaporto vaccinale”, perfetto strumento di discriminazione e di controllo della popolazione.
L’articolo 32 della Costituzione è chiaro: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Che nel caso della terapia genica per il Covid si possa trattare di una violazione dell’integrità della persona è fuori discussione: se rifiutare di sottoporsi ad una sperimentazione medica imposta per legge comporta una perdita o una sospensione di diritti essenziali e irrinunciabili, allora il cittadino diventa una cavia contro la sua volontà, poco più che bestiame da marchiare.
Manca solo l’ultimo passaggio della coercibilità, che finora è sempre stata esclusa dalla giurisprudenza, e siamo di nuovo al nazismo. Non bisogna dimenticare che il nazismo si è imposto grazie a schiere di medici allineati con il potere e ha giustificato lo sterminio con il bene della nazione. Un passo in quella direzione è inaccettabile da chiunque difenda i valori della democrazia. Eppure, il D.L. 44 del 1 aprile già spalanca il baratro quando assegna (art. 5) al direttore sanitario della ASL il potere di decidere la vaccinazione alle persone dichiarate incapaci, sottraendolo ai familiari e al tutore. Quando lo Stato decide per i cittadini in materia di salute, la libertà è persa del tutto.
Somministrare in modo indiscriminato con dei farmaci a soggetti sani, senza alcuna conoscenza preventiva dello stato di salute, di un’eventuale immunità preesistente, o di controindicazioni alla somministrazione non risponde né a criteri etici né a criteri scientifici. E non ha a che fare con l’utilità o meno dei vaccini. Un farmaco non è utile a prescindere da chi lo assume. Per fare un esempio, anche se gli antibiotici sono una benedizione per l’umanità, questa non è certo una ragione per somministrarli a tutti, anche a soggetti sani.
La Corte Costituzionale si è espressa più volte in merito all’obbligatorietà delle vaccinazioni pediatriche, individuando in esse un vantaggio sia per il minore sia per la collettività: con la sentenza 23 giugno 1994 n. 258 ha chiarito che le leggi che impongono l’obbligo vaccinale non contrastano con l’art. 32 Cost., purché “il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; vi sia la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili; sia prevista, nell’ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio − ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica − comunque la corresponsione di un equo indennizzo in favore del danneggiato“. Nella stessa pronuncia, la suprema Corte ha aggiunto un importante invito al legislatore “affinché, ferma la obbligatorietà generalizzata delle vaccinazioni ritenute necessarie alla luce delle conoscenze mediche, siano individuati e siano prescritti in termini normativi, specifici e puntuali, ma sempre entro limiti di compatibilità con le sottolineate esigenze di generalizzata vaccinazione, gli accertamenti preventivi idonei a prevedere ed a prevenire i possibili rischi di complicanze“.
Secondo la Corte, quindi, l’obbligo si giustifica a determinate condizioni, che sono appunto quelle che dovrebbero essere accertate. È evidente, infatti, che i danni vaccino esistono e possono essere anche gravi, come testimoniano le numerose sentenze che impongono il risarcimento dello Stato ai bambini danneggiati in modo permanente dalle vaccinazioni. In questo caso particolare, le condizioni poste non sono soddisfatte: il cosiddetto “vaccino” Covid non blocca il contagio e nemmeno l’infezione; mancano tutti gli studi sugli effetti a medio e lungo termine, sulle interazioni con altri medicinali e sulle controindicazioni per particolari categorie di soggetti, come le donne in gravidanza; non garantisce un’immunità duratura; non protegge da tutte le varianti previste di un virus a RNA; morti e danneggiati sono già molto numerosi. Benché presentato dal marketing farmaceutico come l’unica via d’uscita al Covid, in realtà non sembra affatto indispensabile, visto che esistono molte cure efficaci per questa malattia e il tasso di mortalità sotto i 70 anni, secondo le meta-analisi di John P.A. Ioannidis, è dello 0,05%. In più, né le case farmaceutiche né i medici somministratori si assumono la responsabilità penale dell’inoculazione in caso di danno o morte. Che cosa differenzia dunque un vaccinato da un non-vaccinato, se entrambi possono contagiare altri e se l’immunità è di breve durata? E che vantaggio costituisce per la salute pubblica la vaccinazione universale, se come dicono validi epidemiologi, vaccinare durante un’epidemia rischia di selezionare varianti virali più aggressive, senza impedire il contagio?
Secondo la Dichiarazione di Helsinki, nessuno può essere costretto ad un intervento medico potenzialmente dannoso per arrecare beneficio a qualcun altro. In questo caso, il beneficio è pure assente. Tale principio è ribadito dalla Convenzione di Oviedo, recepita in Italia con legge n.145/2001: “Articolo 2 – Primato dell’essere umano. L’interesse e il bene dell’essere umano debbono prevalere sul solo interesse della società o della scienza”.
Obbligare a vaccinarsi in assenza di pericolo diretto dei soggetti interessati è una violazione del principio di non maleficità: poiché va bilanciato di caso in caso il rapporto costi-benefici di un vaccino, se non c’è beneficio diretto, ma è presente un danno anche solo potenziale, non si giustifica l’intervento, e comunque non può essere obbligatorio. Invece, si sta parlando con insistenza di estendere la vaccinazione perfino a bambini e adolescenti sani, finora toccati marginalmente e in misura lieve dall’epidemia.
Disporre un trattamento sanitario obbligatorio che non rechi un beneficio diretto al soggetto che vi è sottoposto (principio di beneficità) viola il principio di necessità e di urgenza e viola la Convenzione di Oviedo, che nel sommario iniziale recita testualmente: “La Convenzione consacra il principio che la persona interessata deve dare il suo consenso prima di ogni intervento, salvo le situazioni di urgenza, e che egli può in ogni momento ritirare il suo consenso. Un intervento su persone incapaci di dare il proprio consenso, per esempio su un minore o su una persona sofferente di turbe mentali, non deve essere eseguito, salvo che non produca un reale e sicuro vantaggio per la sua salute”. All’opposto, sugli anziani delle RSA si sta procedendo anche senza il consenso dei familiari con un farmaco sperimentale privo di approvazione definitiva.
Un farmaco si somministra a chi ne ha bisogno, secondo una valutazione in scienza e coscienza, non indiscriminatamente a tutti, perché così è evidente che, statisticamente, qualcuno ne riporterà dei danni anche gravi, e questo è sempre e comunque eticamente inaccettabile. Nel caso del non-vaccino Covid non è neppure possibile esprimere un consenso davvero informato, mancando molte informazioni indispensabili per assenza di adeguate verifiche sperimentali. Una cambiale in bianco, insomma. Imporre un obbligo in queste condizioni sembra rispondere più agli interessi dei produttori che a quelli dei cittadini, della cui salute lo Stato in questa pandemia non ha mostrato finora alcuna volontà di volersi occupare seriamente. Basti pensare al numero di morti per cure sbagliate, di poveri, di disperati, di suicidi, di persone mentalmente devastate, di bambini e adolescenti danneggiati che questa sciagurata gestione sanitaria ha già lasciato dietro di sé.
Cerco aiuto, sotto la morsa dell’ingiustizia, dell’omertà
https://andreabuffapetrosino7.wordpress.com/2023/06/06/sotto-la-morsa-dellingiustizia-dellomerta/
Caro Andrea ma tu sei in Francia oppure in Italia?