La Costituzione dimenticata

Sovranità popolare: un’utopia?

Tutti sanno ormai che la Costituzione della Repubblica Italiana, all’Art. 1 afferma: “La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.”

Ma quali sono le forme previste dalla Costituzione? Analizziamo gli articoli dai quali si possono ricavare le forme e i limiti che la Costituzione impone.

  1. L’Art. 49 spiega: “Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.”
  2. L’Art. 48 dice : “Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è un dovere civico. (…)”
  3. L’Art. 55 della Costituzione, afferma che “Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica” e spiega la forma nazionale, mentre l’Art. 114 “La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni.”, con gli articoli che seguono, spiega la forma nel decentramento.

Quindi il Popolo elegge i suoi rappresentanti, che fanno parte dello stesso Popolo nelle istituzioni in modo libero, cioè la forma è la Democrazia Rappresentativa.

Attenzione, però, perché il voto doveva essere un dovere civico (e agli inizi l’aver disertato le urne veniva trascritto sui carichi pendenti ), non era quindi prevista l’astensione che oggi provoca risultati elettorali abbastanza “falsificati”! Se infatti un partito vince le elezioni con il 30% dei voti, ma ha votato solamente il 60%, vuol dire che ha ottenuto solamente il 18% di voti dalla base degli elettori.

  • L’Art. 50 da parte sua ci dice che “Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.”
  • L’Art. 71  dice “(…) Il popolo esercita iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.”
  • L’Art. 72 spiega che i Disegni di Legge sono esaminati “secondo le norme del suo regolamento” (delle Camere).
  • L’Art. 75 poi recita: “E’ indetto Referendum Popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli Regionali. (…) La legge determina le modalità di attuazione del referendum.”
  • L’Art. 76 d’altronde dice : “L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.”
  • L’Art. 138 infine, “Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali (…) sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli Regionali (…)”

Questi Articoli, quindi, stabiliscono quali sono i casi nei quali gli elettori possono intervenire direttamente sulle decisioni delle Camere e, in definitiva, nella Politica. Questa è quindi la forma della Democrazia Diretta.

Si può chiaramente notare che la vera Democrazia si realizza attraverso entrambe le due forme viste e cioè Democrazia Rappresentativa + Democrazia Diretta.

Il popolo, in quanto Sovrano ha il diritto di esercitare il controllo, e di scegliere quando delegare le decisioni alle rappresentanze elette e quando invece decidere da sé stesso mediante strumenti di Democrazia Diretta previsti dalla Costituzione.

Il Parlamento ha il potere legislativo ma ha l’obbligo di rispettare ed attuare la Costituzione della Repubblica Italiana, senza però ostacolare gli strumenti di Democrazia Diretta.

L’Art. XVIII delle disposizioni finali infatti recita testualmente: “La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato”.

Come abbiamo visto sono state delegate alle Camere (alle leggi) le modalità con le quali si possono usare gli strumenti dedicati alla forma di Sovranità “Democrazia Diretta”, ma la legge d’attuazione è stata pubblicata solamente il 28 settembre 2000 con il Dlgs 267/2000 (La Costituzione è entrata in vigore il 1° gennaio 1948! ), quasi 53 anni dopo!

Cosa dice l’Art 8 del Dlgs 267/2000? Questo:

  1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all’Amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo Statuto.
  2. Nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo Statuto, nell’osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 ( la legge sulla trasparenza tra Ente pubblico e cittadino)
  3. Nello Statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l’ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresì, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresì, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.
  4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali, provinciali, comunali e circoscrizionali.

Cosa dovremmo poter fare noi, Cittadini Sovrani per affermare la nostra Sovranità?

Per esempio,

  • proporre l’abolizione di quegli articoli di leggi che ostacolano gli strumenti di DD previsti dalla Costituzione e dalla Legge.

 Pretendere che Comuni, Provincie (ci sono ancora!) e Regioni introducano negli Statuti e nei Regolamenti le forme di partecipazione popolare previste dall’Art. 8 del Dlgs 267/2000 fra cui quelle referendarie che dovrebbero essere di tipo consultivo, propositivo e deliberativo, introdotte solamente negli Statuiti di alcuni Enti Locali, ma quasi mai attuate.

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1 Commento

  1. Credo che sia necessario introdurre un lavoro di raccolta di documentazione di studi e di statuti comunali e di altri enti pubblici ad elezione diretta dei loro rappresentanti per elaborare statuti e regolamenti attuativi allegati che possano essere bozze di base per diventare nuovi e moderni strumenti attuativi praticabili di tutte le possibili opportunità della componente della democrazia diretta e partecipata. Senza voler sminuire l’importanza dell’apporto culturale nel dibattito su questa nostra tematica, ritengo che occorreranno molti anni per arrivare a risultati tangibili in quanto sostanzialmente si cerca di convincere politici che nella stragrande maggioranza vedono la DDP come un faticoso elemento che comprime la loro autoreferenzialità nel decidere del loro fare politica. Credo che al contrario dovremmo lavorare per creare un maturo consenso a chi dal praticare questi strumenti possa percepire l’opportunità di un miglioramento a breve della propria vita personale in una diversa modalità di rapporti con la comunità in cui vive. Questo percorso pur laborioso non ha resistenze pregiudizialmente interessate e si basa quasi esclusivamente sulle nostre forze e non solo su adesione di strumenti mediatici in gran parte asserviti a logiche di potere ed altro.

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