La composizione della crisi da sovraindebitamento

Avviso ai naviganti

di Bernardo Femia

Davide Gionco, sul numero zero della rivista, riporta un dato importante: Secondo l’ultimo rapporto ISTAT il 6,9% delle famiglie italiane vive in povertà ed un altro 12,3% in povertà relativa.

Il dato è inoppugnabile. La domanda è: si può uscire dalla povertà? La risposta è sicuramente affermativa, ma condizionata alla circostanza che le famiglie siano in grado di produrre ricchezza, cioè di poter svolgere un’attività economica capace di fornire sufficienti mezzi di sostentamento.

Oggi, il reddito di cittadinanza dovrebbe lenire la piaga della povertà assoluta. Solo il tempo ci dirà quali saranno gli effetti di tale forma di intervento.

Per far fronte a tante situazioni di povertà relativa si può ricorrere agli strumenti della Legge “salvasuicidi”

(Legge. 3/2012). Questi forniscono un sicuro aiuto a venir fuori da situazioni di difficoltà finanziaria causa del prosciugamento di risorse economiche correnti.

Il “fresh start” voluto dal legislatore del sovraindebitamento, infatti, si verifica se si possiede un reddito o delle utilità future su cui poter contare. Ma tentare di uscire da una situazione finanziaria disastrosa, sapendo che non ci saranno risorse nel futuro, è uno sforzo inutile. Meglio, a mio avviso, cercare di tirare avanti alla meno peggio.

Si è verificato che famiglie indebitate, rivoltesi all’ Organismo di Composizione della Crisi operante tramite un Gestore nominato, soggetto questi preposto ad instradare le istanze dei debitori, si sono ritrovate nell’impossibilità di far fronte ai debiti vecchi (sovraccaricati dai costi della procedura) e a quelli nuovi. L’analisi preventiva del Gestore dovrebbe essere fredda e razionale.

Va precisato, tuttavia, che una soluzione su questo fronte disastroso, la potrà dare l’entrata in vigore (15 agosto 2020) del nuovo codice della crisi delle imprese e del sovraindebitamento. È, infatti, prevista la possibilità per i debitori “incapienti” (art. 283), di essere esdebitati “solo per una volta” nella vita. Anche in questo caso le condizioni previste dalla legge non vanno sottovalutate. Rimarrà in vigore, infatti, la “meritevolezza”, ovvero un giudizio “morale” sulla condotta di vita del sovraindebitato, con ciò che ne consegue in termini di aleatorietà dell’istanza di liberazione dai debiti.

Tante cose cambieranno con il nuovo sovraindebitamento. Le difficoltà che in concreto si troveranno ad affrontare i debitori che si approcciano ad una delle tre procedure (nel frattempo avranno cambiato nome) rimarranno sempre le stesse e le domande, poste sul tema, saranno sempre eguali: il Gestore della crisi è veramente competente o mi sta inguaiando ancor di più? Chi controlla che il gestore operi con dedizione e sollecitudine? Perché i creditori (specie se Pubblici) non rispondono alle verifiche incrociate del Gestore? Perché mi vengon chieste spese che non erano previste? Chi deve predisporre l’istanza al Tribunale: il debitore, il Gestore o chi altri? Perché chi ha prestato fidejussione non può essere liberato dai debiti parimenti al debitore?

È un groviglio di perplessità concrete e dolorose per chi è costretto a vivere la crisi.

Cercherò di dare una risposta. Il primo problema è che al momento non esiste un sistema di controlli sulle prassi e sul funzionamento degli OO.C.C.. Tutto è rimesso alla buona volontà dell’Ente che lo ha costituito.

Il buon andamento del tortuoso percorso di soluzione della crisi è rimesso, soprattutto, alla competenza del Gestore. Questi non sempre è all’altezza di gestire situazioni difficili e complesse in quanto, troppe volte, si sovrappongono competenze economiche, giuridiche e pratiche.

La responsabilità di tale dramma è da imputarsi all’incapacità di coordinamento e indirizzo, oltre che alla carenza di carisma, del Referente (il coordinatore dell’O.C.C.) la cui figura è informe e indefinita. È questi un soggetto che non ha poteri di rappresentanza esterna dell’Ente che ha creato “l’articolazione” che nomina il Gestore, ma non verifica tempi e modi, non sollecita, non sostituisce, non sovraintende.

La legge, la sua codifica imprecisa, ridondante da un lato e fortemente lacunosa da un altro, fa il resto.

È il Gestore che deve andare alla ricerca dei creditori: sarebbe stato sufficiente prevedere un sistema di partecipazione responsabilizzata, previa sollecitazione, come nelle procedure fallimentari, per risolvere il problema del silenzio dei creditori. Così come la soluzione al problema della liberazione del povero garante o coobbligato che non partecipa alla procedura, poteva passare attraverso il coinvolgimento obbligatorio dello stesso, con espresso proprio sacrificio proporzionale.

E, infine, come ci si può illudere che il Gestore possa articolare la proposta di accordo o di “piano del consumatore” e nel contempo ne certifichi, previo controllo, i contenuti?

Addivenire alla soluzione della crisi da sovraindebitamento è un percorso irto di ostacoli. È indispensabile essere adeguatamente informati prima d’intraprendere l’adeguata procedura per ottenere grandi benefici, economici e non, per il debitore che decide di affrontare il tortuoso percorso di liberazione dal fardello finanziario che si porta dietro.

Credo che sia utile affidarsi sempre a un Advisor (consulente) che, affiancato da un legale, predispongano un piano personalizzato al debitore, anche se questo comporta maggiori costi.

Print Friendly, PDF & Email

Abbonati alla rivista

Sovranità Popolare è un mensile, 32 pagine di articoli, foto, ricerche, analisi e idee. Puoi riceverlo comodamente a casa o dove preferisci. E' semplice, iscriviti qui.

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*